Art. 7.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, sono individuate le scuole italiane non statali all'estero che, in quanto conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero, possono essere riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.

 

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